In seguito alle modifiche e integrazioni apportate alla Legge del 2006 n.192 sulla mediazione e l’organizzazione della professione di mediatore, con la Legge del 2012 n. 115 e OUG 90/2012 e considerando che l’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile è stata prorogata fino al 01 febbraio 2013,
*le parti implicate nelle controversie, persone fisiche o giuridiche, sono tenute a partecipare alla seduta di informazione sugli vantaggi della mediazione, incluso, se necessario dopo l’avvio del processo davanti ai tribunali competenti, sulla risoluzione su questa via dei conflitti in materia civile, della famiglia, nella materia penale, nonché in altre materie, nelle condizioni previste dalla legge.
* il tribunale respingerà la domanda di chiamata in giudizio come inammissibile nel caso in cui non è osservato dal reclamante l’obbligo di partecipare alla seduta di informazione sulla mediazione, prima della presentazione della domanda di chiamata in giudizio, oppure dopo l’avvio del processo fino al termine concesso dal giudice a tale scopo.